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AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Luglio 19, 2021
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AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
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La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Oltre che Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Sono esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

  • al gruppo;
  • alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:

–       aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020

–       aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

A tal proposito, si ritiene che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:

  • i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
  • oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”. Si evidenzia che è richiesta l’indicazione obbligatoria nel modello redditi, sia del quadro di impresa, che nel quadro RS/aiuti di Stato.

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma stante l’attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Quindi si ritiene corretto pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti in ogni caso sul sito internet aziendale (o dell’associazione di categoria).

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

A  partire dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

–       la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;

–       la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

NOVITA’ contenuta nel testo di conversione in legge del “Decreto Riaperture” (DL.52/2021, convertito in Legge 87/2021)

L’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020, entro il 30 giugno 2021, non verrà sanzionato fino al 1 gennaio 2022.

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