Pubblicazione aiuti di Stato

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO
La Legge 124/2017 prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2021, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio 2020.

SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE
Tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa;
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Oltre che Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.

OGGETTO DI PUBBLICAZIONE
Gli aiuti di Stato incassati qualora di importo complessivo superiore a 10.000 euro su base annua conteggiati secondo il criterio di cassa (erogati/incassati). In particolare, sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese (es. credito imposta beni strumentali).

COME PUBBLICARE I CONTRIBUTI RICEVUTI
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl) devono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio. Le altre aziende devono effettuare la pubblicazione sul proprio sito internet aziendale.

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE:
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:
“La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de Minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.”

COLORO CHE NON HANNO UN PROPRIO SITO INTERNET
In mancanza di proprio sito internet possono assolvere all’obbligo di pubblicazione sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.  Federterziario Catanzaro mette a disposizione degli associati una sezione sul proprio sito dove pubblicare i contributi ricevuti, e, in tal caso, invitiamo a prendere contatto. 

IL REGIME SANZIONATORIO
In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.